IL PRETORE
    A  scioglimento  della riserva che precede, osserva in fatto ed in
 diritto quanto segue.
    Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro
 depositato in cancelleria in data 30  aprile  1992  Ferrari  Giuliano
 deduceva:
      di aver lavorato in qualita' di colono mezzadro dal 1957 al 1961
 con  conseguente  accredito a suo favore da parte dell'I.N.P.S. ed ai
 fini contributivi di n. 176 giornate negli anni 1957, 1960, 1961,  n.
 164 nel 1958 e n. 116 nel 1959;
      di  aver prestato servizio militare dal 4 marzo 1957 al 9 agosto
 1958;
      di avere dal 27 marzo 1959 lavorato come dipendente  provvedendo
 quindi al versamento dei contributi obbligatori;
      di  avere  in data 27 febbraio 1986 presentato domanda ex art. 1
 della legge n.  29/1979  volta  ad  ottenere  la  ricongiunzione  dei
 diversi   contributi   assicurativi   versati   nonche'   l'accredito
 figurativo del servizio militare prestato;
      che  tale  domanda era stata rigettata in data 22 settembre 1987
 per essere  stata  annullata  l'iscrizione  in  qualita'  di  colono-
 mezzadro  per  gli  anni  1957-1961.  Di  conseguenza,  come  risulta
 dall'estratto di contribuzione rilasciato il 2 giugno 1988,  non  gli
 era  stato  riconosciuto  alcuno  dei contributi versati come colono-
 mezzadro.
    Per ottenere tale riconoscimento, dopo aver  inutilmente  esperito
 ricorso amministrativo, il Ferrari proponeva giudizio.
    In  subordine prospettava questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 5 della legge n. 1047/1957.
    A  seguito  della  costituzione   in   giudizio   dello   SCAU   e
 dell'I.N.P.S.  e degli accertamenti effettuati (vedasi in particolare
 dichiarazione avv. Marchio' in data 10 settembre 1992), il periodo di
 contribuzione non computato ed in contestazione rimaneva solo  quello
 dal 1 gennaio 1957 al 3 marzo 1957 (verb. ud. 14 gennaio 1993).
    L'accreditamento  dei  contributi per l'assicurazione obbligatoria
 IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'anno in questione
 e' regolato dall'art. 5 della legge n. 1047/1957 che stabilisce che i
 contributi accertati e riscossi complessivamente per  ciascun  nucleo
 familiare  siano  accreditati  ai componenti il nucleo stesso secondo
 certi criteri di ripartizione e  gli  accreditamenti  dei  contributi
 siano  effettuati  sulla base della composizione della famiglia quale
 risulta alla data del 31  dicembre  dell'anno  cui  i  contributi  si
 riferiscono.  Tale  disposizione  e' stata successivamente modificata
 dalla legge n. 9/1963.
    Il citato art. 5 ed in particolare il suo  quinto  comma,  tuttora
 produttivo  di  effetti  per  l'anno 1957 e quindi nel caso in esame,
 perche' abrogato non retroattivamente nel 1963, preclude  al  Ferrari
 il  riconoscimento  ai fini contributivi del periodo 1 gennaio 1957/3
 marzo 1957 (con conseguente liquidazione di una pensione  di  importo
 inferiore perche' calcolata computando 9 settimane in meno) in quanto
 egli  al 31 dicembre 1957 non era presente sul fondo perche' prestava
 servizio militare (vedasi foglio matricolare prodotti in atti).
    La questione di legittimita' dell'art. 5 della legge n.  1047/1957
 prospettata  in  via  subordinata  da  parte  ricorrente  pare quindi
 rilevante e non manifestamente infondata.
    Pare rilevante in quanto solo la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  della norma in questione consentirebbe l'accoglimento
 della domanda attrice. Cio' nonostante l'art. 4- ter della  legge  n.
 63/1993  che  ha convertito in legge il d.-l. n. 6/1993 richiamato da
 parte attrice. Infatti esso si limita a sancire la cumulabilita'  dei
 contributi attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi
 della  legge  n. 1047/1957 con quelli di altre forme di assicurazione
 obbligatoria o comunque  accreditati  anche  in  forma  volontaria  o
 figurativa  per periodi diversi dello stesso anno solare. I requisiti
 dell'accreditamento dei  contributi  versati  per  frazioni  di  anno
 rimangono quindi quelli dell'art. 5.
    La  questione  non  e'  peraltro manifestamente infondata sotto il
 profilo di un contrasto con gli artt. 3, 38, 52 della Costituzione.
    Riguardo l'art. 3 si evidenzia che la norma escludendo il  computo
 dei  contributi  a favore di coloro che non si trovavano nel fondo al
 31 dicembre, a prescindere dal numero delle  giornate  effettivamente
 prestate nell'anno, puo' determinare disparita' di trattamento legate
 ad una circostanza meramente accidentale quale quella in discussione.
 Si  consideri ad esempio che si vedeva accreditati i contributi colui
 che  aveva lavorato nel fondo solo nel mese di dicembre mentre nessun
 contributo era accreditabile a favore di colui che vi aveva  lavorato
 dal  gennaio  al  novembre e cio' anche se l'assenza dal fondo era da
 imputarsi, come e' pacifico nel caso di specie, alla prestazione  del
 servizio militare.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  pare  quindi  non
 manifestamente infondata anche in relazione agli artt. 38 e 52.
    Riguardo l'art. 38 secondo comma  in  quanto  la  norma  preclude,
 senza  che  sussista un'apprezzabile ragione, che vengano considerati
 utili ai fini contributivi periodi di lavoro effettivamente prestati;
 rispetto all'art. 52 perche'  tale  preclusione  opera  anche  quando
 l'assenza dal fondo al 31 dicembre e' stata causata dalla prestazione
 del  servizio  militare  il  cui  adempimento viene a pregiudicare la
 posizione di lavoro del cittadino con violazione quindi  del  secondo
 comma della norma costituzionale appena citata.