IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede, osserva in fatto ed in diritto quanto segue. Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 30 aprile 1992 Ferrari Giuliano deduceva: di aver lavorato in qualita' di colono mezzadro dal 1957 al 1961 con conseguente accredito a suo favore da parte dell'I.N.P.S. ed ai fini contributivi di n. 176 giornate negli anni 1957, 1960, 1961, n. 164 nel 1958 e n. 116 nel 1959; di aver prestato servizio militare dal 4 marzo 1957 al 9 agosto 1958; di avere dal 27 marzo 1959 lavorato come dipendente provvedendo quindi al versamento dei contributi obbligatori; di avere in data 27 febbraio 1986 presentato domanda ex art. 1 della legge n. 29/1979 volta ad ottenere la ricongiunzione dei diversi contributi assicurativi versati nonche' l'accredito figurativo del servizio militare prestato; che tale domanda era stata rigettata in data 22 settembre 1987 per essere stata annullata l'iscrizione in qualita' di colono- mezzadro per gli anni 1957-1961. Di conseguenza, come risulta dall'estratto di contribuzione rilasciato il 2 giugno 1988, non gli era stato riconosciuto alcuno dei contributi versati come colono- mezzadro. Per ottenere tale riconoscimento, dopo aver inutilmente esperito ricorso amministrativo, il Ferrari proponeva giudizio. In subordine prospettava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 1047/1957. A seguito della costituzione in giudizio dello SCAU e dell'I.N.P.S. e degli accertamenti effettuati (vedasi in particolare dichiarazione avv. Marchio' in data 10 settembre 1992), il periodo di contribuzione non computato ed in contestazione rimaneva solo quello dal 1 gennaio 1957 al 3 marzo 1957 (verb. ud. 14 gennaio 1993). L'accreditamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'anno in questione e' regolato dall'art. 5 della legge n. 1047/1957 che stabilisce che i contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare siano accreditati ai componenti il nucleo stesso secondo certi criteri di ripartizione e gli accreditamenti dei contributi siano effettuati sulla base della composizione della famiglia quale risulta alla data del 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono. Tale disposizione e' stata successivamente modificata dalla legge n. 9/1963. Il citato art. 5 ed in particolare il suo quinto comma, tuttora produttivo di effetti per l'anno 1957 e quindi nel caso in esame, perche' abrogato non retroattivamente nel 1963, preclude al Ferrari il riconoscimento ai fini contributivi del periodo 1 gennaio 1957/3 marzo 1957 (con conseguente liquidazione di una pensione di importo inferiore perche' calcolata computando 9 settimane in meno) in quanto egli al 31 dicembre 1957 non era presente sul fondo perche' prestava servizio militare (vedasi foglio matricolare prodotti in atti). La questione di legittimita' dell'art. 5 della legge n. 1047/1957 prospettata in via subordinata da parte ricorrente pare quindi rilevante e non manifestamente infondata. Pare rilevante in quanto solo la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in questione consentirebbe l'accoglimento della domanda attrice. Cio' nonostante l'art. 4- ter della legge n. 63/1993 che ha convertito in legge il d.-l. n. 6/1993 richiamato da parte attrice. Infatti esso si limita a sancire la cumulabilita' dei contributi attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge n. 1047/1957 con quelli di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare. I requisiti dell'accreditamento dei contributi versati per frazioni di anno rimangono quindi quelli dell'art. 5. La questione non e' peraltro manifestamente infondata sotto il profilo di un contrasto con gli artt. 3, 38, 52 della Costituzione. Riguardo l'art. 3 si evidenzia che la norma escludendo il computo dei contributi a favore di coloro che non si trovavano nel fondo al 31 dicembre, a prescindere dal numero delle giornate effettivamente prestate nell'anno, puo' determinare disparita' di trattamento legate ad una circostanza meramente accidentale quale quella in discussione. Si consideri ad esempio che si vedeva accreditati i contributi colui che aveva lavorato nel fondo solo nel mese di dicembre mentre nessun contributo era accreditabile a favore di colui che vi aveva lavorato dal gennaio al novembre e cio' anche se l'assenza dal fondo era da imputarsi, come e' pacifico nel caso di specie, alla prestazione del servizio militare. La questione di legittimita' costituzionale pare quindi non manifestamente infondata anche in relazione agli artt. 38 e 52. Riguardo l'art. 38 secondo comma in quanto la norma preclude, senza che sussista un'apprezzabile ragione, che vengano considerati utili ai fini contributivi periodi di lavoro effettivamente prestati; rispetto all'art. 52 perche' tale preclusione opera anche quando l'assenza dal fondo al 31 dicembre e' stata causata dalla prestazione del servizio militare il cui adempimento viene a pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino con violazione quindi del secondo comma della norma costituzionale appena citata.